Benefici fiscali e requisiti per le StartUp Innovative
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Benefici fiscali e requisiti per le Start
Up Innovative
Ai sensi dell’art. 25, D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012, si definisce impresa start up innovativa la società di capitali non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 60 mesi
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- a partire dal secondo anno di attività della start up, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro
- non distribuisce, né ha distribuito, utili;
- per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve avere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deriva da una fusione, scissione societaria ovvero da una cessione di azienda o di ramo di azienda.
La start up innovativa deve possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- avere sostenuto spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (sia in Italia che all’estero)
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro, personale in possesso di laurea magistrale
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa ovvero è titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Il principale beneficio riguarda i soggetti che investono in qualità di soci nelle start up innovative: per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF del 30% sulle somme conferite mentre per le persone giuridiche una deduzione dalla base imponibile IRES del 30% dell’investimento effettuato. Si tratta di agevolazioni che aiutano indirettamente le start up che in questo modo hanno maggiori probabilità di ottenere i fondi necessari per lo sviluppo. Occorre però rispettare tutte le formalità previste dalla normativa per poter beneficiare delle detrazioni in quanto sono numerose le cause di decadenza dall’agevolazione previste dalla legge nonché le cause di esclusione disciplinate dall’art. 2 del DM del 7 maggio 2019.
La start up innovativa inoltre per i primi 5 anni di iscrizione, purché sia attestato e comunicato annualmente alla camera di commercio il mantenimento dei requisiti, è esonerata dal pagamento dei diritti camerali annuali e dai diritti di segreteria dovuti sulle comunicazioni al registro imprese.
La C.M. 11.6.2014, n. 16/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito ad ulteriori benefici per le start up tra cui anche la possibilità di disapplicare la disciplina delle società di comodo.
Numerose sono infine le deroghe al diritto societario tra le quali la parziale disapplicazione della disciplina delle perdite sul capitale ex articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile nonché la possibilità di poter creare per le S.R.L. start up innovative particolari categorie di quote fornite di diritti diversi.