Gestione fiscale per Agenzie di Viaggio E Tour Operator. Regime IVA 74ter.
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Gestione fiscale per Agenzie di Viaggio E Tour Operator
Regime IVA speciale 74-ter
La gestione fiscale delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator presenta delle peculiarità ai fini delle imposte dirette ed indirette. Soprattutto la gestione ai fini IVA richiede competenze specifiche per poter affrontare le complessità del settore.
Il regime del margine ex art. 74-ter del DPR 633/72 si applica alle agenzie di viaggio e tour operator – in possesso di apposita autorizzazione – che organizzano e vendono pacchetti turistici ad un prezzo forfettario che includono almeno due tra gli elementi di seguito indicati:
- a) Trasporto (biglietti aerei, ferroviari, marittimi, o su strada ecc.)
- b) Alloggio (prenotazioni in alberghi, appartamenti turistici, campeggi, ecc.)
- c) Servizi non accessori al trasporto o all’alloggio (escursioni, visite guidate, noleggio auto ecc.).
L’articolo 74-ter si applica anche alle ipotesi di servizi turistici pre-acquisiti e cioè per la vendita di servizi che sono già nella piena disponibilità del tour operator anteriormente ad una specifica richiesta da parte del cliente/viaggiatore (es. contratti di allotment).
Il decreto ministeriale del 30/07/1999 n. 340 analizza le modalità applicative per l’assolvimento dell’IVA in tali casistiche.
In particolare per i pacchetti turistici che si svolgono interamente all’interno dell’Unione Europea la base imponibile da assoggettare ad IVA del 22% è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
Se in un mese (o trimestre per le imprese che liquidano l’iva trimestralmente) l’ammontare dei costi 74-ter risulta superiore all’ammontare dei corrispettivi 74-ter, l’importo dell’eccedenza (credito di costo 74-ter) è computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se dalla predisposizione della dichiarazione IVA annuale dovesse emergere un credito di costo 74-ter quest’ultimo potrà essere annotato nelle liquidazioni periodiche relative all’anno successivo.
Per i pacchetti turistici che si svolgono in parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione europea c.d. “pacchetti misti” la quota parte del corrispettivo soggetta all’imposta e’ determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate da terzi all’interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l’importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all’interno e al di fuori della medesima Unione.
Le fatture in regime 74-ter devono essere annotate in un registro IVA vendite dedicato e devono essere emesse all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo (non rilevano gli acconti nel regime 74-ter) e comunque non oltre la data dell’inizio del viaggio.
Le agenzie di viaggio o tour operator possono organizzare e vendere il pacchetto turistico direttamente al cliente viaggiatore oppure tramite agenzie di viaggio intermediarie (mandato con rappresentanza). In quest’ultimo caso è direttamente il tour operator ad emettere l’autofattura elettronica per le provvigioni corrisposte all’agenzia viaggi intermediaria entro il mese successivo all’avvenuto pagamento.
I Tour Operator possono organizzare e vendere il loro pacchetto turistico, al netto, anche ad altre agenzie di viaggio. In questo caso rientriamo nella categoria del mandato senza rappresentanza per cui sarà l’agenzia di viaggio ad emettere fattura in regime 74-ter al cliente viaggiatore eventualmente aggiungendo anche ulteriori servizi.