Acquisti 74-ter da fornitori esteri: applicazione del reverse charge.
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Acquisti 74-ter da fornitori esteri: applicazione del reverse charge.
La Cassazione con l’ordinanza 11739/2022 ha enunciato che il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime 74-ter per le agenzie di viaggi e tour operator.
I costi 74-ter documentati da fatture emesse da fornitori esteri, coerentemente con la nuova ordinanza, devono essere integrati con l’aliquota IVA prevista per il servizio oggetto di fatturazione. Mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge/autofattura la relativa imposta dovrà pertanto confluire nel registro IVA vendite ordinario e dovrà essere versata dall’agenzia di viaggio. D’altra parte il costo IVA 74-ter sarà incrementato dell’iva a debito oggetto di integrazione.
Si tratta di un approccio coerente con la normativa comunitaria e con il principio della neutralità dell’IVA: non può esserci convenienza ai fini IVA nell’acquistare un servizio alberghiero (o altri servizi) da operatori esteri rispetto all’acquisto degli stessi servizi da operatori nazionali.