E-commerce e vendite a distanza
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E-commerce e vendite a distanza
L’ attività di e-commerce, o commercio elettronico, si riferisce alla cessione di beni e prestazioni di servizi principalmente via internet tramite siti web o piattaforme di marketplace come Amazon, eBay ecc. Viene definito e-commerce “diretto” se riguarda beni digitali (es. software) oppure “indiretto” se riguarda beni materiali.
Si tratta di attività che ai fini IVA presentano delle peculiarità ma anche delle semplificazioni che consentono uno scambio agevole di beni all’interno della Comunità europea. In generale tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza (ris. 274/E/2009) che non sono soggette all’obbligo di fatturazione salvo richiesta da parte del cliente (ex art. 22, D.P.R. 633/1972).
Dal 1° luglio 2021 sono in vigore le nuove regole applicabili a E-commerce e vendite a distanza, che hanno fortemente semplificato gli adempimenti fiscali previsti in queste casistiche. Le novità sono contenute nel D.Lgs. 25.5.2021, n. 83 con cui sono state recepite le disposizioni introdotte con gli articoli 2 e 3, Direttiva UE 2017/2455/UE e con la Direttiva 1995/2019/UE (cd. «pacchetto Iva sul commercio elettronico»).
La principale novità riguarda il nuovo regime speciale «One Stop Shop» (OSS) applicabile anche alle vendite intracomunitarie di beni a privati consumatori residenti in altri stati membri dell’ Unione europea. Tale regime ci consente di dichiarare e pagare l’IVA direttamente dall’Italia (oppure da altro stato membro dove si è identificati): sarà poi l’agenzia delle entrate a ripartire gli importi agli altri stati in base al paese di destinazione della merce.
Con le attuali regole applicabili all’e-commerce l’obbligo di adesione al regime speciale OSS, in alternativa all’apertura di posizioni IVA in altri stati, sorge nel momento in cui le vendite a privati consumatori di altri stati UE superano la soglia di euro 10.000,00.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/05/2021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione, e quindi tramite regime OSS, soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.