Fatturazione e corrispettivi nell’ e-commerce indiretto
In generale, ai fini Iva, tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza (ris. 274/E/2009) per cui, nel caso di vendita a privati consumatori non soggetti passivi IVA:
➢ non sono soggette all’obbligo di fatturazione salvo richiesta da parte del cliente (ex art. 22, D.P.R. 633/1972)
➢ non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale (ex art. 2, lett. oo), D.P.R. 696/1996) ma devono essere annotate nel registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)
➢ sono esonerate dall’applicazione della disciplina dei corrispettivi telematici ex art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 10.5.2019 (risp. interp. 198/E/2019)